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ONERI INFORMATIVI PER CITTADINI E IMPRESE

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Art. 34, commi 1 e 2.

 

 

La pubblicazione degli oneri informativi per cittadini e imprese è richiesta per le sole Amministrazioni dello Stato (Art. 34) "Trasparenza degli oneri informativi"

 

 

 

1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonche' i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonche' l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

 

2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalita' definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180.)

 

Pagina aggiornata 30 giugno 2020